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25 novembre: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. I reati contro la libertà della persona

Reato di violenza sessuale: quadro legislativo

di Elisabetta Gregni

L’ordinamento penale italiano prevede agli articoli 609 bis e seguenti del Codice penale la disciplina precettiva e sanzionatoria relativa ai reati di violenza sessuale. Le norme sono inserite nel titolo XII del codice – delitti contro la persona – sezione II – “dei delitti contro la libertà personale”.

Recependo i dettami della Risoluzione Europea n. 62 dell’11 giugno 1986, la legge n. 66/1996 ha modificato tutta la disciplina concernente tali reati che, a livello sistematico, ha ricompreso tali reati nei delitti contro la libertà personale e non più, come in passato, nell’ambito dei delitti contro la moralità pubblica. La legge n. 66/96 ha difatti riunito le fattispecie relative alla violazione della libertà sessuale, legandole non con il comune denominatore della violenza (vis), bensì unificandole sotto la categoria concettuale dell’”atto sessuale coartato”. Si tratta di un’evoluzione rispetto all’originaria formulazione della norma, che distingueva tra la “violenza carnale” e gli “atti di libidine violenti”. Oggi, le condotte lesive della libertà sessuale sono poste tutte sullo stesso piano e sanzionate alla stessa misura, ferma restando la diminuzione di pena per i casi di minore gravità.

Dopo anni (!) di dibattito si è riconosciuto che il bene giuridico tutelato da queste norme non è il pudore sessuale, o l’onore sessuale e neanche la libertà morale della persona, ma invece, in senso più assoluto il bene giuridico da tutelare è “la libertà personale intesa in modo assoluto come libertà di autodeterminazione dell’individuo” come ben specificato da Cass. Sez. III 25.03.2005 (ric. Català Serra).

La norma base è quella dell’art. 609 bis c.p. che prevede e punisce la “violenza sessuale”, ossia l’azione di chi con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. La pena prevista è quella della reclusione da 5 a 10 anni.

L’art. 609 ter c.p. prevede poi le seguenti circostanze aggravanti con conseguente aumento della pena della reclusione da 6 a 12 anni:
• Età della vittima minore di 14 anni,
• Età della vittima dai 14 ai 18 anni qualora il reo sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo o il tutore;
• L’aver commesso il fatto nei confronti di persona in stato di gravidanza;
• L’aver commesso il fatto nei confronti della persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è stato legato da relazione affettiva anche senza convivenza.

L’ultima riforma è quella apportata dal cd “Codice Rosso” , di cui alla legge n. 69/2019, che non si è limitata a modificare l’articolo del codice penale che punisce la violenza sessuale, ma ha introdotto molteplici strumenti per assicurare maggiori tutele alle donne e ai minori vittime di violenza domestica e di genere.

Il Codice Rosso è stato emanato a causa del sempre più elevato e preoccupante fenomeno della violenza di genere e delle nuove forme di aggressione perpetrate nel mondo virtuale dei social network.

Qui un approfondimento sul Codice Rosso

La legge 69/19 ha inserito 4 nuovi reati nel Codice penale:
• il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici.
• il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo;
• il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
• la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.

La Giurisprudenza purtroppo spesso si confronta con il reato di violenza sessuale.
Qui un articolo che ripercorre l’evoluzione del reato di stupro sin dal diritto romano

Qui di seguito invece si riportano i passaggi di alcune interessanti pronunce più recenti:

• “Il tentativo del reato, previsto dall’art. 609 bis c.p., è configurabile a condizione che la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime (così, da ultimo, Cass., Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016), il che, invece, è avvenuto nella specie, a nulla rilevando che l’agente si prefiggesse il compimento di un atto sessuale maggiormente invasivo dell’altrui sfera sessuale” (Cass. n. 34655/2021).
• “In tema di atti sessuali, il fatto rimane confinato nell’area del tentativo solo laddove la materialità degli atti non sia pervenuta sino al contatto fisico dell’agente con il corpo della vittima, ovvero da parte della stessa vittima con il proprio corpo, con l’ulteriore precisazione che l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen. sussiste anche nel caso in cui il distretto corporeo della vittima attinto dall’agente sia sessualmente indifferente, ma a condizione che la porzione di corpo che l’agente pone a contatto con quello della vittima sia connotata da valenza sessuale” (Cass. n. 57515/2018).
• La violenza sessuale a mezzo strumenti telematici non è un’attenuante: “Nella violenza sessuale commessa mediante strumenti telematici di comunicazione a distanza, la mancanza di contatto fisico tra l’autore del reato e la vittima non è determinante ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità” (Cass. n. 25266/2020).
• “Il bene tutelato dall’articolo 609 bis c.p., è rappresentato dalla libertà personale dell’individuo, che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l’inganno.
• La libertà sessuale è espressione della personalità dell’individuo, che trova copertura costituzionale nei precetti di cui alla Costituzione Italiana all’articolo 2 Cost., e articolo 3 Cost., comma 2. In coerenza con il bene protetto e con la centralità della persona offesa, ai fini della tipizzazione dell’offesa non si richiede né il dolo specifico, né alcun movente esclusivo, in quanto qualsiasi valorizzazione di questi atteggiamenti interiori sposterebbe il disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione della libertà sessuale a chi la viola” (Cass. n. 43553/2018).
• “Le condizioni per esprimere un valido consenso (la capacità) al rapporto sessuale prescindono dalla condotta di cagionare l’incapacità o l’incoscienza – nel caso l’ubriachezza; anche l’incapacità derivante da una volontaria assunzione di alcol, deve valutarsi ai fini della sussistenza del consenso all’atto sessuale” (Cass. n. 32462/2018).

Fine.