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Il percorso normativo della parità di genere – prima parte

Excursus normativo tra traguardi raggiunti e programmi previsti

di Elisabetta Gregni

La parità di genere indica l’uguaglianza nei diritti e nei doveri tra uomo e donna e, nel nostro Paese, è prevista dalla Costituzione e da numerose leggi.

In questo primo articolo del Tavolo Legale di “#astro4her” abbiamo raccolto le leggi ed i provvedimenti in vigore che tutelano la parità di genere e salvaguardano la posizione della donna, sia in ambito familiare sia lavorativo. Di seguito una raccolta degli interventi più significativi che hanno abbattuto – in tutto o in parte – il gender gap.

Il primo vero intervento dello Stato italiano in merito alla parità di genere risale al 24 marzo del 1947, data in cui l’Assemblea Costituente approvò l’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, proclamando l’uguaglianza tra uomo e donna di fronte alla legge.

“….Eravamo consapevoli che il voto alle donne costituiva una tappa fondamentale della grande rivoluzione italiana del dopoguerra.

Avevamo finalmente potuto votare e far eleggere le donne.

E non saremmo state più considerate solo casalinghe o lavoratrici senza voce ma fautrici a pieno titolo della nuova politica italiana.”

(Filomena Delli Castelli, fu eletta, a soli 30 anni, all’Assemblea Costituente con oltre 27.000 voti di preferenza, ottenendo un grande successo)

Così ha avuto inizio il lungo e faticoso percorso verso la parità di genere.

Risale al 1950 la legge sulla “tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, con la quale, per la prima volta, viene introdotto il divieto di licenziare le donne lavoratrici dall’inizio della gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino. A questo divieto si aggiunge la tutela della donna in stato interessante, di non affidarle lavori fisicamente faticosi o insalubri, come ad esempio il sollevamento di pesi e l’esposizione a sostanze tossiche.

Altra tappa fondamentale per la parità di genere è stato l’anno 1963: il Parlamento italiano approva l’abolizione delle clausole di nubilato e riconosce dignità al lavoro domestico delle donne. Prima di questa data, i contratti di lavoro potevano contenere una clausola che legittimava il datore di lavoro a licenziare la donna in caso di matrimonio. La donna, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, si impegnava a non sposarsi poiché la vita matrimoniale era considerata inconciliabile con gli impegni lavorativi! Viene inoltre creata dall’INPS un’assicurazione volontaria per le pensioni delle casalinghe. In seguito, nel 1999, tale assicurazione diventa obbligatoria per tutelare le donne dal rischio di infortuni domestici.

Negli anni successivi le donne riescono ad ottenere maggior riconoscimento del ruolo di lavoratrici e madri:

-la legge n. 1204 del 1971 che introduce il “divieto di adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto”.

-la legge n. 546 del 1987 che prevede il pagamento dell’indennità giornaliera di maternità per le lavoratrici autonome (Dal 1° gennaio 1988 è corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge stessa).

-la legge Finanziaria del 1998 che introduce misure contributive per tutelare la maternità delle lavoratrici subordinate e parasubordinate, l’assegno di maternità e l’assegno ai nuclei familiari.

– l’assegno di natalità (detto anche Bonus Bebè) è stato istituito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art.1 comma 125, inizialmente per il triennio 2015-2017 e viene confermato annualmente dalla legge di bilancio sulla base della disponibilità.

Molto importanti anche gli interventi normativi avvenuti tra il 2000 ed il 2012.

-In particolare la legge n. 58 del 2000 ha disciplinato nuove disposizioni per il sostegno alla genitorialità di madri e padri, per il diritto alla cura della prole coordinando le esigenze di maternità e paternità. Successivamente, nel 2012, la legge Fornero sulla riforma del mercato del lavoro ha introdotto il babysitting, ovvero la possibilità per le madri lavoratrici di richiedere, in alternativa al congedo parentale, dei contributi economici da destinare alle spese per la baby-sitter per assistere i bambini mentre le madri sono a lavoro.

Con il Jobs Act è stato ampliato il congedo di paternità e di maternità (nei casi in cui i genitori dimostrino la presenza di particolari circostanze che rendono necessario assentarsi dal lavoro).

Soltanto agli inizi del 2000 le donne sono state ammesse a pieno titolo all’interno delle Forze armate e nel corpo della Guardia di Finanza, dopo l’approvazione della legge 380/1999: “Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile”.

La legge 12 luglio 2011, n. 120 sulla parità di accesso agli organi delle società quotate è volta a superare il problema della scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società commerciali e, in particolare, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa.

La questione si inserisce nel più generale articolo 51 della Costituzione (Pari opportunità nell’accesso agli uffici pubblici) che, dopo le modifiche apportate dalla riforma costituzionale del 2003, prevede che: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.”

Infine, la legge n. 215/2012 sul Riequilibrio della rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte regionali e locali, ha modificato il comma 3 dell’art. 6 del d.lgs.vo n. 267/2000, prevedendo che “gli Statuti Comunali e Provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per “garantire” la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.”

Della parità di genere si occupa ampiamente anche il Decreto legislativo n. 198 del 2006, meglio conosciuto come il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,” il cui principio cardine è il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale. L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.

continua…

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