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I recenti interventi in materia di parità di genere – quarta parte

La certificazione aziendale come sistema premiante

di Matilde Tariciotti

III. Chi rilascia la certificazione

Al rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese in conformità alla UNI/PdR 125:2022 provvedono i soli organismi di valutazione accreditati ai sensi del regolamento (Ce) 765/2008: in Italia tali organismi sono solo quelli accreditati da Accredia, l’Ente italiano di accreditamento.
Tre società hanno già ricevuto l’autorizzazione da parte di Accredia, l’ente italiano di accreditamento, a rilasciare la certificazione della parità di genere: Bureau Veritas Italia Spa, Dnv Business assurance Italy Srl e Rina Services Spa. Entro il 2023 sarà disponibile un database che raccoglierà l’elenco degli enti accreditati e delle imprese che otterranno la certificazione.

IV. Controlli

I controlli sul perdurante possesso dei requisiti che hanno consentito il rilascio della certificazione compete innanzi tutto agli stessi enti certificatori, in sede di rinnovo periodico.

Al contempo una funzione di controllo è assolta anche dalle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità.

Ed infatti:

  • il datore di lavoro deve fornire alle suddette figure annualmente, anche sulla base delle risultanze dell’audit interno, un’informativa aziendale sulla parità di genere, che rifletta il grado di adeguamento ad UNI/PdR 125:2022.
  • Le rappresentanze sindacali aziendali e le consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità, a loro volta, qualora sulla base dell’informativa aziendale di cui al precedente comma e dei dati risultanti dal Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , per le aziende che siano tenute a presentarlo, rilevassero anomalie o criticità, potranno segnalarle all’organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato la certificazione della parità di genere, previa assegnazione all’impresa di un termine, non superiore a centoventi giorni, per la rimozione delle stesse.

V. Prime conclusioni e prospettive de jure condendo

Quanto sin qui esposto denota l’evoluzione verso una legislazione che non lascia spazio agli operatori economici che vogliano competere sul mercato di rimanere indietro rispetto all’effettiva adozione di misure organizzative funzionali a realizzare la parità di genere.

Allo stato, ciò vale in modo evidente per l’attuazione degli appalti finanziati e previsti nell’ambito del PNRR, dove le imprese che vogliano partecipare non possono sostanzialmente esimersi da osservare talune norme.

Ma in prospettiva, la parità di genere sembra rappresentare un obiettivo “a regime” del legislatore, le cui prime avvisaglie si hanno già con le modifiche apportate al Codice dei Contratti pubblici e con la previsione della certificazione della parità di genere che consente alle imprese di beneficiare di sgravi contributivi e di avere maggiori chances di accedere a fondi europei.

Fine.

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