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La comunicazione del gioco nel tempo – seconda parte

La normativa

Scenario – Negli ultimi 15 anni l’ammontare della raccolta nel settore del gioco è passato da circa 35 miliardi di euro nel 2006 a quasi 89 nel 2020 (ed è stimata attorno ai 130 nel 2022, ndr), contestualmente a una sostanziale stabilità della spesa netta e del gettito fiscale. Tuttavia, come prevedibile, nel 2020 tutte le dimensioni del gioco hanno fatto registrare una forte riduzione rispetto all’anno precedente, soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid¬19. Si tratta comunque di un comparto il cui peso economico rappresenta una fonte rilevante e stabile di gettito erariale per l’Italia.

Allo stesso tempo, però, sono molti i fattori che lo rendono costantemente oggetto di attenzione pubblica: fra tutti, la sua permeabilità all’illegalità e la sua correlazione a potenziali profili patologici nel consumo.
Questo scenario ha reso opportuno, da parte delle Istituzioni, sistematizzare interventi normativi nel settore a fini regolatori, proviamo a ripercorrerli.

Decreto Balduzzi – Il primo intervento in materia è stato effettuato con il decreto legge n. 158 del 2012 (convertito nella legge n. 189 del 2012) – c.d. decreto legge Balduzzi (art. 7), che introduce in particolare il divieto di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché durante le rappresentazioni teatrali o cinematografiche non vietate ai minori. Sono anche proibiti i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, che incitano al gioco, ne esaltano la sua pratica, che hanno al loro interno dei minori, o che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco. La pubblicità deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. In generale, devono essere riportati avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita (pena una sanzione amministrativa di 50.000 euro): su schedine e tagliandi dei giochi; su apparecchi di gioco (c.d. AWP – Amusement with prizes), nelle sale con videoterminali (c.d. VLT – Video lottery terminal); nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi e non; nei siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro.

Legge di Stabilità – Con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) vengono approvate ulteriori disposizioni limitative della pubblicità (art. 1, commi 937-940).
In particolare, si vieta la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive “generaliste” (in pratica i canali presenti dai numeri 1 a 9 del telecomando dalle ore 7 alle ore 22) e in quelle indirizzate prevalentemente ad un pubblico di minori; sono esclusi dal divieto i media specializzati individuati dal decreto ministeriale pubblicato nella gazzetta ufficiale dell’8 agosto 2016 (le tv a pagamento – Sky e Mediaset Premium – le radio, le tv locali ed i canali tematici sulle piattaforme a pagamento), le lotterie nazionali e le sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell’istruzione e della ricerca, dello sport, della sanità e dell’assistenza.

Servizio pubblico – Con specifico riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo, va ricordata la Convenzione con la Rai (Dpcm 28 aprile 2017) che, all’art. 3 (Obblighi del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e modalità di esercizio) prevede espressamente “l’assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d’azzardo, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di servizio in coerenza con la normativa vigente”.

Decreto Dignità – Con il decreto-legge n. 87 del 2018 (convertito nella legge 9 agosto 2018, n. 96) è stato infine introdotto un divieto assoluto per la pubblicità di giochi e scommesse, incluse le sponsorizzazioni e le forme di pubblicità indiretta. In particolare l’art. 9 riguarda il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, indipendentemente dal mezzo utilizzato (radio, tv, stampa, internet etc: il testo parla di “canali informatici digitali e telematici, inclusi i social media”), comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche. Per quanto riguarda le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi, il divieto entra in vigore dal 1° gennaio 2019. Per i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge resta applicabile fino alla scadenza, e comunque per non oltre un anno (fino all’agosto 2019, ndr), la previgente normativa.

Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le lotterie e tombole organizzate a livello locale per beneficenza e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La legge n. 136 del 2018 (di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) ha escluso dal divieto anche la cd. lotteria dei corrispettivi.
Il 18 aprile 2019, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha emanato le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità contenuto nell’articolo 9 del cd. Decreto Dignità.

In caso di violazione della normativa è prevista una sanzione pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, con un importo minimo di 50.000 euro per ciascuna violazione. L’AGCOM è l’organismo competente all’irrogazione delle sanzioni, che vanno a confluire nel Fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

continua…


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